17.09.2019
Presa di posizione dell’Automobile Club Svizzero ACS
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter
Vorsteherin des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements (EJPD)
CH-3003 Bern
Gent.ma Consigliera federale Keller-Sutter,
gentili Signore, egregi Signori,
vi ringraziamo per l’invito alla consultazione relativa alla “Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Riconoscimento automatico delle targhe di controllo” e per la possibilità di esternare una nostra presa di posizione in merito.
L’Automobile Club Svizzero (ACS) è stato fondato il 6 dicembre 1898 a Ginevra. Raggruppa circa 100.000 automobilisti svizzeri. Ne tutela non solo gli interessi concernenti la politica dei trasporti, ma anche quelli economici, turistici, sportivi, eccetera, legati al trasporto motorizzato individuale.
Dedica particolare attenzione alla legislazione della circolazione stradale e alla sua applicazione e s’impegna a favore della sicurezza sulle nostre strade.
In qualità di partner attivo di “stradesvizzere”, l’ACS sostiene la sua posizione su questa proposta. I punti seguenti sono di particolare importanza per i nostri membri e desideriamo pertanto sottolinearli brevemente.
L’ACS è consapevole che la modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non costituisce una base giuridica sufficiente per l'impiego diretto degli apparecchi di misurazione.
L’utilizzo del riconoscimento automatico delle targhe di controllo richiede pertanto anche una disposizione di legge da parte delle autorità competenti.
Tuttavia, così facendo, sono state poste le basi per un controllo sproporzionato di automobilisti e motociclisti. L’aggiunta all’ordinanza del DFGP trasformerà gli strumenti di
misurazione per il riconoscimento automatico delle targhe di controllo in sistemi di monitoraggio automatico. Pertanto, per questi sistemi verrà ammessa la procedura per le
multe d’ordine. Il monitoraggio sistematico di massa, che porta a un aumento delle
multe e all’introduzione di una tariffazione unilaterale per gli utenti delle infrastrutture
stradali – cioè il Roadpricing – verrà reso possibile nel modo sbagliato, attraverso mezzi indiretti.
Dal punto di vista della protezione dei dati, l’ordinanza presenta alcune lacune. È infatti
possibile utilizzare strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti del punto 3
dell’allegato all’ordinanza sui dispositivi di misurazione della velocità. Ciò è dovuto alle
disposizioni transitorie che consentono, senza alcun controllo, l'omologazione degli
strumenti di misurazione immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore del regolamento. Un primo controllo è costituito solo dalla ricalibratura, obbligatoria solo due
anni dopo l’entrata in vigore. Ciò non garantisce che i dati di rilevamento, come richiesto dall’ordinanza, saranno cancellati nel corso di questi due anni.
A causa del rischio di una sorveglianza sproporzionata della popolazione, dell’indebolimento della protezione dei dati e della possibilità di un’introduzione occulta della tariffazione stradale per automobilisti e motociclisti, tale adeguamento dovrebbe essere revocato. Se la modifica dell’ordinanza sugli strumenti di controllo della velocità dovesse essere mantenuta, bisognerebbe sopprimere – per i motivi sopracitati – le disposizioni transitorie e aggiungere un limite al campo di applicazione.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra attenzione e per aver preso in considerazione le nostre posizioni in merito.