E così, è capitato un
incidente! Oltre alle dirette conseguenze del sinistro (immobilizzazione del
veicolo, danni, ecc.), il conducente teme spesso le questioni e problematiche che
gli si presenteranno subito dopo. Del resto, è ben noto che, dal momento in cui
arriva la polizia per effettuare le sue indagini, l’automobilista dovrà sottoporsi
ad un controllo generico e, più in particolare, ad un test per verificarne lo
stato di ebbrezza. Opporsi ad una tale indagine è un reato perseguibile per
legge. Un comportamento volto ad ostacolare o ad eludere l’accertamento dell’inattitudine
alla guida, come la prova dell’etilometro, gli esami del sangue e delle urine
(articolo 91 a LCStr), è punibile con una pena detentiva fino a tre anni
o con una pena pecuniaria. L’infrazione viene commessa nel momento stesso in
cui ci si rifiuta di sottoporsi a tali accertamenti, indipendentemente dallo
stato di ebbrezza o meno! La disposizione di legge non si limita però solo a
questo: affinché gli automobilisti che fuggono dal luogo del sinistro non
ricevano un trattamento migliore rispetto a chi si sottopone ai controlli, l’articolo
91 a LCStr prevede una pena anche per chi elude i provvedimenti volti ad accertarne
l’inattitudine alla guida, sottraendosi di fatto ad un controllo a cui avrebbe
dovuto prestarsi.
Ecco due elementi
costitutivi da prendere in considerazione:
Per prima cosa, è
obbligatorio che l’automobilista informi la polizia in caso d’incidente o di
violazione di un’altra norma per stabilire la sua identità e chiarire i fatti.
Si tratta degli obblighi in caso d’infortunio previsti dall’articolo 51 LCStr.
L’obbligo di notifica alla polizia è imperativo se ci sono dei feriti, ma lo è
anche in caso di soli danni materiali. Il conducente dovrà poi occuparsi di contattare
subito la parte lesa, se questa non dovesse essere già presente sul posto. Il
conducente che danneggia da solo un altro veicolo, un cartello stradale o un
lampione appartenente al pubblico dominio, dovrà informare tempestivamente il
proprietario o l’autorità pubblica interessata. Se questo non dovesse essere
possibile, sarà necessario contattare la polizia. In questo caso non importa se
il conducente abbia commesso un errore o meno: è sufficiente che sia stato
coinvolto, anche indirettamente, nell’incidente. La parte lesa sarà, in tal
senso, una delle persone coinvolte. Naturalmente, lasciare un semplice
biglietto da visita sotto il tergicristallo non basta: il messaggio deve permettere
d’identificare il conducente, ma anche specificare la natura e l’entità dei
danni arrecati.
In secondo luogo, l’ordine
di sottoporsi a una misura d’indagine per verificare l’inattitudine alla guida
deve risultare verosimile rispetto alle circostanze. Decisivo è anche il modo in
cui il conducente ha passato il tempo prima dell’incidente. È molto probabile
che venga svolta una misura investigativa su un conducente che lascia un bar
alle tre di notte e commette un incidente da solo, causando danni materiali. Lo
è di meno se l’incidente si verifica su una strada innevata o ghiacciata, anche
all’una di notte. Infine, una misura investigativa dello stato di inattitudine
alla guida è altamente probabile su un individuo che provoca un incidente e
scompare dalla sua abitazione fino al giorno successivo, soprattutto nel caso
di precedenti con stato di ebrietà o consumo di stupefacenti.
È bene ricordare che, chiunque
sia a conoscenza dei fatti e aiuti il conducente di un veicolo a motore a
fuggire dal luogo dell’incidente, è a sua volta punibile per legge, in quanto
complice del reato.