Nel caso di infrazioni al codice della strada, è sempre più frequente che la polizia confischi il telefono cellulare dell'imputato per analizzarlo. I dati trovati sul telefono possono rapidamente trasformarsi in un vaso di Pandora che può essere utilizzato contro il proprietario o altre persone coinvolte nei video.
Recentemente, in un caso di Lucerna, la Corte Suprema Federale ha avuto modo di chiarire le condizioni in cui le registrazioni video possono essere analizzate dalle autorità di polizia.
Di conseguenza, né un reato grave né un'infrazione per eccesso di velocità giustificano il sequestro, la perquisizione e l'analisi di un telefono cellulare. Infatti, se il conducente può essere facilmente identificato dalla foto radar per il reato di cui è accusato, non vi è alcuna giustificazione per ulteriori misure investigative più approfondite. L'imputato è condannato per l'infrazione accertata e ha il diritto di rifiutare una perquisizione del suo telefono cellulare che si rivela inutile e sproporzionata. Il Tribunale federale ha quindi ricordato che, in assenza di una causa probabile, le ricerche esplorative di prove(fishing expedition) sono vietate e che le prove raccolte in questo modo non possono essere utilizzate in linea di principio.
Nel caso Lucerna, l'analisi del cellulare di un padre di famiglia ha portato alla scoperta di reati penali commessi dal figlio sulla base dei video memorizzati. La Corte Suprema Federale ha ritenuto che la perquisizione domiciliare non fosse né idonea né necessaria per risolvere il reato di cui il padre era accusato, e che non vi fossero nemmeno sufficienti sospetti che il padre potesse aver commesso altri reati per analizzare il cellulare del padre. I video che incriminavano il figlio erano quindi prove raccolte illegalmente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Codice di procedura penale, le prove raccolte illegalmente possono essere utilizzate per indagare su reati gravi. In precedenza, il Tribunale federale aveva limitato questa applicazione alle infrazioni per eccesso di velocità (90 commi 3 e 4 SVG). Recentemente, tuttavia, il TF ha chiarito che una manovra di sorpasso in combinazione con l'eccesso di velocità da parte di un motociclista in arrivo rappresenta un pericolo talmente grande da costituire un reato grave ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Codice di procedura penale. Inoltre, il conducente accusato viaggiava senza patente. Anche se non può essere utilizzata, l'interesse pubblico a chiarire tale reato deve superare l'interesse del motociclista alla rimozione di questa prova dal fascicolo.