Quando si verifica un incidente stradale, la polizia controlla quasi sistematicamente le condizioni fisiche del conducente o dei conducenti coinvolti. Chiunque non si sottoponga a tale controllo commette un reato.
Con una decisione del 29 novembre 2023, il Tribunale federale svizzero ha ribadito le condizioni che regolano la punibilità dell'evasione ai sensi dell'articolo 91a della Legge federale sulla circolazione stradale. Ai sensi di questa disposizione, chiunque, in qualità di conducente di un veicolo a motore, si opponga o si sottragga intenzionalmente a un esame del sangue, a un test dell'etilometro o qualsiasi altro esame preliminare regolato dal Consiglio federale - che è stato ordinato o che il conducente doveva presumere sarebbe stato ordinato, o chiunque si opponga intenzionalmente o si astenga da un esame medico supplementare o impedisca che tali misure raggiungano il loro scopo - è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una multa.
Nel caso specifico, un automobilista viaggiava su una strada cantonale a una velocità considerata inadeguata. In prossimità di una curva a sinistra, ha perso il controllo del veicolo: l'auto ha sbandato, ha attraversato la corsia di marcia opposta superando una linea di sicurezza continua, ha urtato un cordolo di cemento all'estrema sinistra della corsia di marcia opposta ed è infine finita in un campo che costeggia la carreggiata. Il conducente ha quindi chiamato un carro attrezzi per evacuare il suo veicolo e ha provveduto a rimuovere la targa posteriore dalla vettura riponendola nell'abitacolo. Si è poi allontanato dal luogo dell'incidente senza avvisare la polizia nonostante i danni causati.
In questa sentenza, il Tribunale federale esamina e ribadisce le condizioni in cui l'evasione ai sensi dell'art. 91a della legge svizzera sulla circolazione stradale è punibile.
Questo reato si compone di due elementi costitutivi oggettivi. In primo luogo, l'autore del reato deve aver violato l'obbligo di avvisare la polizia in caso di incidente, quando tale avviso è destinato a stabilire le circostanze dell'incidente ed è effettivamente possibile. In secondo luogo, l'ordine di sottoporsi a una misura di accertamento dello stato di inattitudine alla guida deve apparire oggettivamente molto probabile alla luce delle circostanze.
Sul piano soggettivo, il Tribunale federale ricorda che questo reato è intenzionale, essendo sufficiente qualsiasi dolo, e che non è richiesto un dolo particolare. Inoltre, non è determinante se l'autore del reato si senta o meno incapace di guidare o se venga definitivamente accertato che si trova in questo stato. Il Tribunale federale ricorda che, dal 1° gennaio 2005, l'art. 55 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale consente, in caso di incidente, di ordinare un test dell'etilometro anche in assenza di sospetti preliminari. Inoltre, dal 1° gennaio 2008, l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) consente alla polizia di effettuare sistematicamente test preliminari per determinare l'eventuale consumo di alcol. Di conseguenza, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in generale un conducente deve aspettarsi di essere sottoposto ad un test dell'etilometro in caso di incidente.
Dalla sentenza del Tribunale Federale del 29 novembre 2023 si evince che, a meno che l'incidente sia stato indubbiamente dovuto a una causa del tutto indipendente dal conducente, in genere è lecito attendersi un esame del tasso alcolemico. Inoltre, le autorità giudiziarie possono stabilire un certo numero di circostanze esterne relative al comportamento del conducente prima e dopo l'evento, e trarre una conclusione su ciò che il conducente aveva concepito internamente rispetto alla possibilità di essere sottoposto a un controllo del suo stato fisico in caso di intervento della polizia. Infine, allo stato attuale e considerati i mezzi di telecomunicazione disponibili, sono pochi i casi in cui non sarebbe possibile segnalare l'incidente alla polizia.
Autore:
Xavier de Haller
Presidente ACS Sezione Vaud
Avvocato, Dottore in giurisprudenza